IL DECRETO SUI CONCORSI PUBBLICI
LE NOVITA’ SULLE PROCEDURE
Il nuovo decreto ha introdotto importanti novità sulle procedure concorsuali, fondamentalmente con la finalità  di ridurre i tempi di reclutamento del personale. Il principio è che durante la fase pandemica  le amministrazioni organizzano i concorsi,  in deroga al D.P.R. n. 487/1994, e della l. n. 56/2019, con modalità semplificate di svolgimento delle prove, pur assicurandone comunque il profilo comparativo:
E’ stata quindi introdotta la regola del ricorso all’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino
- la pubblicità , l’identificazione dei partecipanti,
- la sicurezza delle comunicazioni e
- la loro tracciabilità , nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
E’ sta poi introdotta la possibilità di adottare, in luogo della prova preselettiva, una fase preliminare di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali. In questo caso, il relativo punteggio concorre alla formazione del punteggio finale.
In sintesi le amministrazioni possono:
- prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate e, ove necessario, la non contestualità , assicurando in ogni modo la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
- nei concorsi già banditi ma in cui non sia stata svolta alcuna attività , prevedere la fase di valutazione dei titoli, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.
- nelle procedure i cui bandi sono pubblicati dopo la data di entrata in vigore del d.l., e fino al permanere dello stato di emergenza, prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.
- suddividere le commissioni  in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l’omogeneità dei criteri di valutazione delle prove.
- svolgere le procedure selettive in presenza dei concorsi banditi  nel rispetto di linee guida validate dal C.T.S.
LE REGOLE IN MATERIA DI SICUREZZA
- gli organizzatori dei concorsi pubblici dovranno predisporre orari scaglionati per il raggiungimento delle sedi di svolgimento delle prove per evitare che si creino assembramenti in prossimità dell’area concorsuale;
- lo spazio nella sede del concorso pubblico dovrà essere suddiviso in modo che ogni candidato abbia a disposizione un’area pari a 4,5 metri quadri. Tra i partecipanti al concorso inoltre dovrà essere garantita una distanza di 2,25 metri;
- ai candidati verrà misurata la temperatura all’ingresso;
- ciascun candidato dovrà indossare una mascherina Ffp2;
- i candidati dovranno presentarsi con il referto di un tampone molecolare o rapido negativo;
- non saranno ammessi alle prove dei concorsi pubblici i candidati con febbre, tosse, difficoltà respiratoria, perdita di olfatto e gusto
LE REGOLE PER IL CONCORSO IN MAGISTRATURA
Il d.l. consente lo svolgimento della prova scritta del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti, che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali nel corso dell’emergenza pandemica. Si prevede che l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sulle condizioni previste dal decreto del Ministro della giustizia, concernente l’accesso ai locali adibiti alle prove. In particolare il decreto sui concorsi pubblici prevede:
- con decreto del Ministro della giustizia (da adottarsi entro 30 gg. dall’entrata in vigore del d.l.), previo parere favorevole del C.T.S., dovranno stabilirsi le modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l’accesso ai locali destinati per l’esame, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio;
- l’accesso dei candidati ai locali destinati allo svolgimento della prova scritta e della prova orale resta subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva, la cui mancata presentazione costituisce causa di esclusione dal concorso;
- la prova scritta consiste nello svolgimento di sintetici elaborati teorici su due delle materie di cui all’art. 1, c. 3, d.lgs. n. 160/2006, individuate tramite sorteggio effettuato dalla commissione di concorso il mattino del giorno fissato per lo svolgimento di ciascuna prova;
- gli elaborati devono essere presentati nel termine di quattro ore dalla dettatura;
- l’idoneità è conseguita dai candidati che ottengono una valutazione complessiva nelle due prove non inferiore a 96 punti, fermi i restanti criteri di cui all’art. 1, c. 5, d.lgs. n. 160/ 2006.
STRALCIO DELLA NUOVA NORMATIVA SUI CONCORSI PUBBLICI
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